Il Diritto annuale è il tributo che ogni impresa è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della Legge n. 580/1993). La quota è annuale e viene versata in unica soluzione, tramite F24.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine e con le modalità previste per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. L’importo del diritto non è frazionabile.
Rimborso per il diritto annuale
Le richieste di rimborso per il diritto annuale versato e non dovuto devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento. E’ possibile compensare gli importi a credito con eventuali debiti verso altre amministrazioni.
Soggetti esonerati dal pagamento
- le imprese individuali cessate entro il 31 dicembre dell’anno precedente che abbiano presentato istanza di cancellazione entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno precedente;
- le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o liquidazione coatta amministrativa nell’anno precedente;
- le società cooperative sciolte nell’anno precedente dal Ministero del Lavoro.
Cosa succede se non pago il Diritto annuale?
Se il Diritto annuale non è stato pagato, oppure è stato pagato in ritardo o in maniera incompleta, scatta una sanzione amministrativa.
Questa viene irrogata tramite emissione di un ruolo, ovvero tramite cartelle esattoriali per il recupero dei diritti dovuti, oppure in casi particolari tramite notifica di un atto di irrogazione.